Emigrazione. Quando gli operai italiani emigravano alla ricerca del carbone per la patria. Assemblea costituente, seduta del 23 luglio 1947, presentazione dell’accordo tra Italia e Cecoslovacchia

Per il trasferimento di dette economie il Governo cecoslovacco spedirà in Italia 77.088 tonnellate di carbone al prezzo di 934 corone franco porto alla frontiera ceco-austriaca, il cui pagamento sarà detratto dal conto lavo­ratori italiani.

Onorevoli Colleghi ! — Il 10 febbraio 1947 è stato concluso tra il Governo italiano ed il Governo cecoslovacco l’Accordo rela­tivo all’immigrazione di lavoratori italiani in Cecoslovacchia nonché un- primo Protocollo addizionale all’Accordo che si sottopongono alla vostra approvazione. I nostri. operai saranno impiegati in la­vori agricoli ed industriali, riceveranno lo stesso trattamento economico degli operai cecoslovacchi e la stessa protezione che è assicurata dalle leggi cecoslovacche ai lavo­ratori nazionali. Dopo essere stato sottoposto a vìsita pre­liminare, l’operaio giudicato idoneo potrà sottoscrivere un contratto individuale di la­voro redatto in lingua italiana e ceca che con­terrà dettagliate norme sul rapporto di la­voro e garantirà al lavoratore il trasporto ed il vettovagliamento a spese del Governo ceco­slovacco dal momento della partenza dal centro di raccolta. Gli operai saranno muniti di regolare pas­saporto e le competenti autorità cecoslovacche provvederanno ad ottenere la necessaria au­torizzazione per il transito attraverso le zone di occupazione in Austria. Saranno sistemati in alloggi convenienti ed igienici e sarà loro assicurata un’alimen­tazione rispondente, per quanto possibile, alle abitudini italiane. L’accordo ha la validità di due anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno fino a che non sarà denunciato con un preav­viso di tre mesi dalla scadenza. Nel primo Protocollo addizionale è fis­sato il numero di lavoratori di ciascuna cate­goria che potrà recarsi in Cecoslovacchia e sono stabilite le modalità per il trasferimento in Italia delle economie dei nostri operai. Gli operai con famiglia a carico potranno versare 1.400 corone mensili e quelli senza famiglia a carico 800, in un conto senza interessi aperto a favore dell’Ufficio italiano dei cambi, presso la Banca nazionale ceco­slovacca. Per il trasferimento di dette economie il Governo cecoslovacco spedirà in Italia 77.088 tonnellate di carbone al prezzo di 934 corone franco porto alla frontiera ceco-austriaca, il cui pagamento sarà detratto dal conto lavo­ratori italiani.

Nel caso che il prezzo del carbone dovesse subire sensibili variazioni (aumento del 10 per cento), i due governi provvederanno a rivedere il Protocollo e ne caso in cui non possa’ essere raggiunto un accordo, ciascun Governo avrà la facoltà di denunciarlo con un preavviso di due mesi; in questo caso i contratti di lavoro in corso saranno conside­rati scaduti, sarà quindi presa ogni misura necessaria per il rimpatrio dei lavoratori che ne faranno domanda, e le spese relative sa­ranno a carico del Governo cecoslovacco e del Governo italiano rispettivamente in caso di aumento o di ribasso del prezzo del carbone. Qualora le disponibilità del conto lavo­ratori italiani risultassero insufficienti per il pagamento del carbone, l’ufficio italiano dei cambi potrà, d’accordo con la Banca nazio­nale cecoslovacca, assicurare il pagamento utilizzando le proprie disponibilità in corone o, in mancanza, con cessione di divisa libera. La Banca nazionale cecoslovacca, per permettere il pagamento delle rimesse alle famiglie degli operai, accrediterà all’ufficio italiano dei cambi una somma di due milioni e mezzo di corone a titolo di anticipo sul conto lavoratori italiani, somma che dovrà essere rimborsata entro sei mesi. Il Governo cecoslovacco s’impegna ad appoggiare presso la « European Goal Organisation » la domanda dell’Italia tendente ad ottenere che il quantitativo di carbone importato in Italia non sia compreso nella quantità di carbone assegnato all’Italia. Anche il Protocollo, entrato in vigore al momento della firma, ha la validità di due anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno fino a che non verrà denunciato con un preavviso di tre mesi dalla scadenza.

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